La Definizione Giuridica di Pegno
La giurisprudenza definisce il “pegno” all’articolo 2784 del Codice Civile: “il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore”.
Più che una nozione del pegno, la legge definisce la sua funzione. Si tratta, infatti, di un diritto reale di garanzia, attraverso il quale il debitore adempie alla propria obbligazione, lasciando in possesso del creditore uno o più beni mobili. Nel caso in cui il debitore non sia in grado di soddisfare gli obblighi nei confronti del creditore, quest’ultimo ha la possibilità di vendere i beni dati in pegno a beneficio dell’adempimento dell’obbligazione stessa.
La Fattispecie del Pegno Rotativo
Il pegno rotativo è una fattispecie giuridica del pegno. Caratterizzato dal fatto che i beni dati in garanzia al creditore, un istituto bancario, possano essere sostituiti, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova obbligazione. Condizione necessaria è che il bene sostitutivo di garanzia abbia un valore pari a quello originario e mai superiore. Inoltre, tale procedura deve ritenersi legittima solo se messa per iscritto tramite atto protocollato avente data certa.
Il Pegno Rotativo per le Aziende Agricole
Il 2021 è l’anno in cui il pegno rotativo entra a regime anche per le aziende agricole. In particolar modo viene messo in atto quanto disposto dal Decreto Cura Italia pubblicato nel marzo 2020 e confermato dal decreto attuativo del 23 luglio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Questo decreto mette a disposizione delle aziende agricole uno strumento economico “emergenziale”, al fine di metterle nella condizione di recuperare liquidità finanziaria.
Il pegno rotativo è stato messo a disposizione di tutte quelle realtà imprenditoriali che hanno per oggetto la produzione di prodotti e trasformati agricoli di qualità, DOP e IGT, quali vini e bevande spiritose. Ma come si configura il pegno rotativo per le aziende agricole?
La caratteristica principale di questo tipo di finanziamento è che il bene oggetto del pegno, pur rappresentando una garanzia reale, non segue la logica della giurisprudenza. Il bene in questione infatti rimane nel possesso dell’azienda agricola, al fine di completare il ciclo produttivo.
É rotativo perché si basa sui cicli di presentazione dell’offerta sul mercato. Una volta venduto il bene oggetto della garanzia, il pegno ‘ruota’ su un altro bene della stessa qualità, pronto per essere lavorato.
Per questa ragione sono oggetto di pegno tutti quei prodotti alimentari garantiti da marchi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. È proprio il meccanismo offerto da DOP e IGT a garantire la continuità del valore. Una sorta di certificato a protezione della materia prima o del semilavorato – collocati nei locali di produzione, stagionatura o magazzino.
Le aziende agricole, attraverso il pegno rotativo, ricevono una liquidità anticipata rispetto ai tempi standard di completamento di un ciclo produttivo. Ciò è molto importante per quei beni che richiedono lunghi tempi di produzione o stagionatura, come vini, formaggi o salami.
Per accedere al pegno rotativo è necessario che entrambe le parti, impresa agricola e istituto di credito, si registrino sulla piattaforma del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale – https://www.sian.it/portale-sian/home.jsp), portale informatico gestito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Tale operazione serve a:
- annotare nei registri telematici i beni oggetto del pegno (operazione a carico dell’impresa agricola);
- consultare i beni oggetto del pegno e le successive sostituzioni (operazione a carico dell’istituto finanziario).
Il portale informatico SIAN del MIAAPF
Ogni impresa agricola che intende accedere al pegno rotativo ha l’obbligo di registrarsi sul portale SIAN del MIAAPF. In particolare, il soggetto debitore che ha offerto un quantitativo di produzione quale pegno rotativo, entro il giorno successivo alla stipula dell’accordo con l’istituto di credito, deve registrare:
- la tipologia del prodotto;
- il quantitativo da utilizzare quale pegno;
- il recipiente (silos, botte o altro) in cui il prodotto sfuso è stoccato;
- il lotto – in caso di prodotto confezionato;
- la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo;
- l’istituto di credito interessato;
- il valore del pegno in euro.
Nel caso di sostituzione del bene oggetto del pegno, due giorni prima dell’operazione, l’imprenditore agricolo deve darne comunicazione. La comunicazione deve pervenire all’istituto di credito con cui è stato stipulato l’accordo e al relativo organismo di controllo. Lo stesso giorno dello spostamento di prodotto in altro recipiente (ulteriormente registrato) è fatta annotazione su registro.
Per gli istituti di credito convenzionati, il portale MIAAPF SIAN costituisce strumento di consultazione. Attraverso la registrazione al portale, ogni istituto ha la possibilità di consultare l’elenco dei pegni rotativi che fanno capo al proprio circuito, a prescindere dalla filiale di appartenenza.
Tale lista riporta le seguenti informazioni:
- codice fiscale e denominazione dell’azienda debitrice del pegno rotativo;
- codice dello stabilimento dove è detenuto il prodotto in pegno;
- data di creazione ed estinzione del pegno;
- denominazione, classificazione e altre indicazioni importanti relative al prodotto sottoposto a pegno e relativa quantità.
Da parte dell’istituto di credito l’accesso al portale rappresenta un mero atto di consultazione. Tutte le operazioni di annotazione e registrazione fanno capo all’azienda agricola.
I Vantaggi Economici del Pegno Rotativo
Il pegno rotativo è per le aziende agricole uno strumento finanziario utile a ricevere liquidità anticipata e contemporaneamente concentrarsi sulla propria attività produttiva.
Gli accordi di questo tipo tra istituti di credito e aziende agricole hanno aiutato queste ultime a superare la crisi legata all’emergenza Covid-19. Il settore vitivinicolo, per esempio, è stato uno dei più sofferenti in termini economici. La sospensione delle attività nel campo della ristorazione, punto finale della filiera produttiva, lo ha messo in ginocchio. Il pegno rotativo è una misura in grado di dare a questo settore un po’ di respiro, ma bisogna fare di più.